lunedì 30 agosto 2010

FONDO SOLIDARIETÀ PER MUTUI

Via libera al regolamento che rende operativo il fondo di solidarieta' per
i mutui prima casa. Il provvedimento e' stato infatti firmato dal ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Molto soddisfatta Federica Rossi Gasparini presidente
Donneuropee-Federcasalinghe, che ricorda di essersi molto impegnata per
ottenere l'operativita' del fondo (a giugno minaccio' anche lo sciopero
della fame, ndr) e ringrazia il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ''che e' intervenuto perche' il fondo approvato con la
finanziaria votata nel dicembre 2007 diventasse operativo''. Ecco in breve
come funziona il Fondo di solidarieta':

CHI PUO' ACCEDERE: Per accedere al beneficio di legge il richiedente deve
dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del
mutuo. Bisogna avere il titolo di proprieta' sull'immobile oggetto del
contratto di mutuo; la titolarita' di un mutuo di importo erogato non
superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno e un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
Sono previsti, tra gli altri, anche i casi di perdita di posto del lavoro,
di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei
componenti del nucleo familiare.

COME ACCEDERE AL BENEFICIO: Il beneficiario presenta domanda di sospensione
alla banca presso la quale e' in corso di ammortamento il relativo mutuo,
secondo il modello disponibile sul sito:
www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa.

MUTUI A TASSO VARIABILE: Si puo' accedere al beneficio anche nel caso in cui
ci sia un aumento della rata del mutuo, a tasso variabile, rispetto alla
scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle
fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate
semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

COSA COPRE IL FONDO: A fronte della sospensione del pagamento delle rate di
mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche: i costi sostenuti dal
beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e gli
oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha
effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario. iodo fino a 18
mesi grazie alla copertura delle spese per lo spostamento del mutuo.

da leggo.it

Nessun commento:

Posta un commento